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Regione Emilia Romagna

Viabilità - Manifestazioni sportive

Ultimo aggiornamento: 29 ottobre 2026, 16:33

Le manifestazioni sportive competitive su strada sono regolate dall’art. 9 del Codice della Strada e dell’art. 233 della legge regionale n. 3/1999, per cui le gare sportive su strada sono autorizzate:

·      dal Comune, se sono interessate solo strade comunali o vicinali all’interno di un solo singolo Comune;

·      dalla Provincia, in tutti gli altri casi, previa acquisizione preventiva di nulla osta dagli altri Enti proprietari delle strade.

Tale competenza riguarda le sole funzioni amministrative, restano invariate le attribuzioni delle altre Autorità in merito all’ordine pubblico, alla pubblica sicurezza ed alla circolazione stradale. La domanda, presentata compilando il modulo che segue, deve essere inoltrata per conoscenza anche alle suddette Autorità (esempio Prefettura, Polizia stradale, ecc.. )  per il seguito di competenza e a tutti i Comuni o Enti proprietari (quali ANAS, Regione, ecc. …) delle strade attraversate dalla competizione sportiva.

La domanda (Modello istanza manifestazioni sportive) ai sensi dell’art. 9 del C.d.S., deve essere presentata almeno 30 giorni prima del giorno fissato per la gara. Le domande pervenute tardivamente saranno respinte con provvedimento motivato del Dirigente. In un'ottica di collaborazione si invitano le Associazioni sportive/Organizzatori, ove possibile, a presentare apposita istanza 45 giorni prima della data della gara, avendo cura di integrare la richiesta dai 30 ai 15 giorni precedenti alla data prevista per la manifestazione, inviando verbale di sopralluogo, come da Modello A_Verbale manifestazione competitiva, così che lo stesso sia il più corrispondente possibile allo stato dei luoghi.

In ragione del fatto che molte strade provinciali sono attualmente interessate da importanti lavori di ricostruzione post alluvione e quindi potrebbero essere interessate da importanti limitazioni al transito, si invitano gli organizzatori a verificare eventuali impedimenti alla circolazione, come disposto anche dall’art. 54, comma 5 del Regolamento.

 

Sono manifestazioni non competitive quelle che non hanno carattere agonistico, intese come quelle che non comportano lo svolgersi di una gara anche a cronometro tra due o più concorrenti o squadre impegnate a superarsi vicendevolmente e in cui non è prevista alcuna classifica.

La comunicazione deve essere trasmessa almeno 30 giorni prima del giorno fissato per la manifestazione. Si ricorda che gli organizzatori sono tenuti a verificare preventivamente (dai 30 ai 15 giorni prima della data prevista per la manifestazione) i tratti di strada sui quali intendono svolgere la competizione al fine di accertare che non sussistano impedimenti di natura tecnica in ordine alla praticabilità o transitabilità delle strade (dovute, per esempio, alla presenza di cantieri di lavoro, frane, parzializzazioni di carreggiata etc…) inviando verbale di sopralluogo, come da Modello B_Verbale manifestazione NON competitiva, così che lo stesso sia il più corrispondente possibile allo stato dei luoghi.

 

Modello istanza manifestazioni sportive

Modello A_Verbale manifestazione competitiva

Modello B_Verbale manifestazione NON competitiva

 

SPESE DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO

Le spese di istruttoria e sopralluogo sono dovute anche per le richieste di autorizzazione per manifestazione sportiva agonistica (escluso podistica) € 300,00 e per le richieste di autorizzazione per manifestazione sportiva agonistica podistica / non agonistica €100,00.

ESENZIONI

Con Delibera n. 30 del Consiglio Provinciale del 28/10/2024,esecutiva dal 08/11/2024, il Regolamento è stato integrato con l'art. 54bis che cita:

“Art. 54 bis - Competizioni sportive su strada esenti non assoggettate al versamento delle spese d'istruttoria. 1.Anche nell’intento di sostenere, in ottica sussidiaria, lo sviluppo della pratica sportiva ad ogni livello e nel contempo favorire la valorizzazione del territorio, le spese d’istruttoria di cui all’art.54 del presente regolamento non sono applicate nei seguenti casi:
a) quando il richiedente sia un ente del terzo settore a norma di quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017, ovvero un’associazione o società sportiva dilettantistica;
b) qualora sia stato concesso il patrocinio dell’Amministrazione Provinciale;
2. Le esenzioni riconosciute al rilascio della autorizzazione o della presa d’atto sono espressamente in essa riportate.”

Il suddetto versamento, ove dovuto, è da corrispondersi con le seguenti modalità:


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