Accesso documentale (L. 241/90)

Ultima modifica 5 settembre 2023

ACCESSO AGLI ATTI

Che cos'è

L'accesso a documenti amministrativi (il tradizionale accesso agli atti), previsto dall'art.22 della Legge n.241/1990, permette di richiedere documenti, dati e informazioni di stretto e personale interesse rispetto al documento stesso.

Cosa significa accedere ad un documento amministrativo?
Il cittadino può esaminare gratuitamente i documenti amministrativi; nel caso in cui si chiedesse il rilascio di una copia dei documenti (o di un estratto di essi), la consegna è subordinata soltanto al rimborso del costo di riproduzione, a meno che non ci siano diverse disposizioni (bolli, diritti di ricerca....).

Come chiedere l'atto oggetto di interesse?
Il cittadino, l'impresa, l'organizzazione interessata può presentare la richiesta utilizzando il modulo appositamente predisposto. La richiesta deve indicare specificamente gli atti/documenti di interesse del richiedente e deve essere adeguatamente motivata.

MODULO DI RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI

Il modulo compelto dei dati richiesti può essere trasmesso:

- tramite posta elettronica all'indirizzo: protocol@provincia.fc.it
- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo Pec:  provfc@cert.provincia.fc.it
- tramite posta ordinaria : Provincia di Forlì-Cesena- Piazza Morgagni n. 9 - 47121 Forlì
oppure può essere presentato direttamente:
-  all'ufficio protocollo in Piazza Morgagni n. 9 - 47121 Forlì
-  al punto informativo in Viale Bovio n. 425 -  Cesena
 all'Ufficio che detiene di dati

Come procede l'Amministrazione?

La provincia decide entro 30 giorni, se non sono previsti altri termini, (fatti salvi eventuali ricorsi) con l’accoglimento, il differimento o il rigetto della richiesta.

Chi dall'esercizio dell'accesso vede compromesso il proprio diritto alla riservatezza (i cosiddetti controinteressati) si può opporre.

L'Amministrazione:
 - valuta le condizioni di ammissibilita’ della richiesta, la legittimazione del soggetto richiedente ed i presupposti che dovranno determinare l’emanazione del provvedimento;
 - accerta d’ufficio i fatti, richiedendo anche perizie, ispezioni e dichiarazioni a soggetti ed Enti coinvolti;
 - cura le comunicazioni, pubblicazioni e modifiche previste in merito al fatto in questione;
 - emette l’atto finale
-  comunica al cittadino l'esito delle sue valutazioni

Se non si ottiene risposta?
Trascorso il termine, se l'Amministrazione non risponde, fatti salvi i casi di legge, la domanda si intende accettata (cosiddetto silenzio-assenso).

Per approfondire: Consulta il nostro Regolamento sull'accesso

Per chiedere informazioni: Segreteria generale - tel. 0543/714397