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ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO


Per organizzazioni di volontariato si intende ogni organismo liberamente costituito a fini di solidarietà e di impegno civile e, quindi, che operano esclusivamente a favore di persone terze rispetto all’organizzazione attraverso attività volte a prevenire o rimuovere situazioni di emarginazione, di disagio e di bisogno socio-economico o culturale, o comunque a tutelate diritti primari (vedi Carta dei Valori del Volontariato).

Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo, volontario e gratuito dagli aderenti, senza fini di lucro e per fini di solidarietà.

Le organizzazioni, qualunque sia la forma giuridica assunta, devono essere caratterizzate per normativa statutaria e situazione effettiva da:
- assenza di fini di lucro nonché di remunerazione degli associati sotto qualsiasi forma;
- reimpiego degli utili nelle attività istituzionali;
- elettività e gratuità delle cariche associative;
- gratuità e continuità delle prestazioni fornite dagli aderenti,
- democraticità della struttura;
- obbligo di formazione del bilancio,

ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO

La legge regionale n. 12 del 21 febbraio 2005, che ha abrogato la legge regionale n. 37 del 2 settembre 1996, prevede l'istituzione del registro provinciale, accanto ad uno regionale, a cui possono iscriversi le organizzazioni che abbiamo sede ed operatività nel territorio della Provincia. L’iscrizione nei Registri del Volontariato dà diritto ad agevolazioni di natura economica, amministrativa e gestionale, nonché attribuisce la natura fiscale di ONLUS ai sensi dell’art. 10, comma 8 del D.Lgs n. 460/97.





Data ultima modifica: 20/10/2006

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